Amministrazioni di sostegno

COSA È

E la procedura con la quale si richiede la nomina di un amministratore di sostegno per un soggetto che, per l’effetto di una infermità, di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato (in questo caso il ricorso deve essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al Giudice competente per quest'ultima);

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

Il coniuge;

La persona stabilmente convivente;

I parenti entro il quarto grado; affini entro il secondo grado;

Se vi sono, il tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando; responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento e non ritengano semplicemente di darne notizia al pubblico ministero);

Il pubblico ministero;

L'istanza per la revoca può essere presentata anche dall'amministratore di sostegno.

La difesa tecnica è necessaria solo quando le misure che debbono essere adottate nell'interesse del beneficiario possono incidere sui diritti fondamentali della persona.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

Piano: 3

Stanza: Aula A

Orario di apertura: Dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30. previo appuntamento on line Lunedi chiuso.

COSA OCCORRE

Documenti obbligatori

  • nota di iscrizione a ruolo e richiesta (Modulo AS1) reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
  • certificato integrale dell’atto di nascita del beneficiario;
  • certificato di residenza e di stato di famiglia del beneficiario;
  • relazione clinica aggiornata sullo stato di salute del beneficiario riportante anamnesi, diagnosi e capacità residue del paziente (vedi format per la compilazione reperibile sul sito internet);
  • fotocopia carta identità del ricorrente;
  • PAGOPA per diritti di cancelleria di € 27,00;
  • PAGOPA per diritti di copia € 11,80.

 

Altri documenti

  • certificato che attesti l’eventuale intrasportabilità del beneficiario (la certificazione può essere inserita all’interno della relazione di cui sopra);
  • eventuale relazione sociale che inquadri il contesto di vita del beneficiario nel caso di soggetto conosciuto ai servizi sociali ed il cui problema ha anche connotati sociali (vedi format per la compilazione reperibile sul sito internet);
  • eventuale relazione clinica e sociale, per gli ospiti di strutture socio-sanitarie in alternativa alla relazione clinica (vedi format per la compilazione reperibile sul sito internet);
  • documentazione relativa alla situazione patrimoniale del beneficiario (stipendi percepiti per attività lavorativa, pensioni di anzianità o vecchiaia, pensioni di invalidità, pensioni di reversibilità, assegni di accompagnamento, rendite provenienti da affitti, investimenti, conti correnti, titoli, immobili, etc.;
  • fotocopia carta identità del beneficiario e dell’eventuale amministratore di sostegno;
  • elenco nomi e indirizzi dei parenti stretti (maggiorenni) come conosciuti dal ricorrente: genitori, fratelli, figli, coniuge e nipoti. Per nipoti si intendono i figli dei figli (discendenti) e non i figli di fratelli e/o sorelle;
  • certificato storico di famiglia della persona per cui è richiesta l’amministrazione;
  • indirizzo mail per comunicazioni.

E’ possibile, invece, inviare le relazioni iniziali e finali e richieste di colloquio

QUANTO COSTA

  • PAGOPA per diritti di Cancelleria da € 27,00;
  • PAGOPA per diritti di copia € 11,80

TEMPO NECESSARIO

Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi

Si ricorda agli utenti di Amministrazione di Sostegno e Volontaria Giurisdizione che non è possibile inviare via posta o email alcun ricorso/richiesta o istanza e rendiconti