COSA È |
E la procedura con la quale si richiede la nomina di un amministratore di sostegno per un soggetto che, per l’effetto di una infermità, di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato (in questo caso il ricorso deve essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al Giudice competente per quest'ultima); |
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CHI LO PUÒ RICHIEDERE |
Il coniuge; La persona stabilmente convivente; I parenti entro il quarto grado; affini entro il secondo grado; Se vi sono, il tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando; responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento e non ritengano semplicemente di darne notizia al pubblico ministero); Il pubblico ministero; L'istanza per la revoca può essere presentata anche dall'amministratore di sostegno. La difesa tecnica è necessaria solo quando le misure che debbono essere adottate nell'interesse del beneficiario possono incidere sui diritti fondamentali della persona. |
DOVE SI RICHIEDE |
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione Piano: 3 Stanza: Aula A Orario di apertura: Dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30. previo appuntamento on line Lunedi chiuso. |
COSA OCCORRE |
Documenti obbligatori
Altri documenti
E’ possibile, invece, inviare le relazioni iniziali e finali e richieste di colloquio |
QUANTO COSTA |
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TEMPO NECESSARIO |
Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi |
Si ricorda agli utenti di Amministrazione di Sostegno e Volontaria Giurisdizione che non è possibile inviare via posta o email alcun ricorso/richiesta o istanza e rendiconti