COSA È |
Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento consente ai creditori di recuperare i crediti civili e commerciali non contestati secondo una procedura uniforme che funziona in base a moduli standard. Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca.
L'ingiunzione di pagamento europea è emessa dai Tribunali, salvo in Ungheria, dove il procedimento è di competenza dei notai.
La procedura non prevede per il ricorrente l’obbligo di comparire in Tribunale: questi deve soltanto presentare la propria domanda, avviando un procedimento che andrà avanti automaticamente, senza ulteriori formalità o interventi da parte del ricorrente stesso. Non è necessaria l'assistenza di un avvocato, seppur occorre un delegato in loco per poter svolgere tutti gli adempimenti successivi all'emissione del decreto.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina: https://e-justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-it.do |
---|---|
CHI LO PUÒ RICHIEDERE |
Le parti personalmente (non è obbligatoria la presenza dell'avvocato) |
DOVE SI RICHIEDE |
La domanda deve essere inoltrata ad un Tribunale dello stato di origine, in forma cartacea o per via telematica. Per il Tribunale di Bergamo: Ufficio Decreti Ingiuntivi Piano: 3 Stanza: 306 Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 |
COSA OCCORRE |
I moduli vanno compilati in Italiano e sono presenti all'interno del sito https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-it.do#action
Nella domanda indicare sempre il proprio indirizzo mail, come riferimento per le successive comunicazioni del Tribunale. |
QUANTO COSTA |
|
TEMPO NECESSARIO |
Non quantificabile |