Impugnazioni di sentenze dibattimentali e del Giudice per le indagini preliminari in sede e fuori sede

COSA È

L’impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari/Giudice dell’udienza preliminare o dal Giudice del dibattimento è un atto che va presentato agli organi competenti entro i termini prescritti dalla legge (articolo 585 codice procedura penale) a pena di inammissibilità.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

L’atto di impugnazione è presentato dagli interessati (articoli 570-577 codice procedura penale) personalmente ovvero a mezzo di incaricato e/o posta raccomandata assicurata.

DOVE SI RICHIEDE

La richiesta può essere effettuata:

  • nella Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
  • nella Cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui le parti o i difensori si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento;
  • davanti ad un agente consolare all’estero;
  • con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento;
  • con atto ricevuto dal direttore dell’istituto di pena in cui è ristretto, se l’interessato è detenuto.

COSA OCCORRE

Atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data dello stesso, il Giudice che lo ha emesso. Nello stesso atto sono enunciati:

  • i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
  • le richieste;
  • i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

La parte dovrà depositare, oltre all’atto originale di cui sopra, cinque copie dello stesso in caso di appello, sei copie nel caso di ricorso per cassazione.

In ogni caso dovrà depositare un numero ulteriore di due copie per ogni parte privata, presente nel processo.

In appello, il numero di copie è legato alla presenza di parti civili e/o di coimputati.

La parte privata che deposita personalmente l’atto deve essere munita di documento di riconoscimento.

In caso di spedizione dell’atto di impugnazione, se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona a ciò autorizzata o dal difensore.

QUANTO COSTA

Non sono previsti costi.

TEMPO NECESSARIO

2 mesi circa salvo diversi termini dovuti alla complessità del singolo processo.