COSA È |
L’impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari/Giudice dell’udienza preliminare o dal Giudice del dibattimento è un atto che va presentato agli organi competenti entro i termini prescritti dalla legge (articolo 585 codice procedura penale) a pena di inammissibilità. |
---|---|
CHI LO PUÒ RICHIEDERE |
L’atto di impugnazione è presentato dagli interessati (articoli 570-577 codice procedura penale) personalmente ovvero a mezzo di incaricato e/o posta raccomandata assicurata. |
DOVE SI RICHIEDE |
La richiesta può essere effettuata:
|
COSA OCCORRE |
Atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data dello stesso, il Giudice che lo ha emesso. Nello stesso atto sono enunciati:
La parte dovrà depositare, oltre all’atto originale di cui sopra, cinque copie dello stesso in caso di appello, sei copie nel caso di ricorso per cassazione. In ogni caso dovrà depositare un numero ulteriore di due copie per ogni parte privata, presente nel processo. In appello, il numero di copie è legato alla presenza di parti civili e/o di coimputati. La parte privata che deposita personalmente l’atto deve essere munita di documento di riconoscimento. In caso di spedizione dell’atto di impugnazione, se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona a ciò autorizzata o dal difensore. |
QUANTO COSTA |
Non sono previsti costi. |
TEMPO NECESSARIO |
2 mesi circa salvo diversi termini dovuti alla complessità del singolo processo. |