COSA È |
Nel processo civile, l’atto introduttivo del processo di cognizione è la citazione e/o il ricorso, vale a dire l’invito a comparire che l’attore, tramite il proprio Avvocato, deve notificare al convenuto in proprio o per mezzo dell’ufficiale giudiziario, unitamente alla sommaria esposizione della domanda. Con tale atto, tuttavia, il giudice non è ancora investito della causa e non conosce nulla della lite. Occorre, a tal fine, che la parte che si costituisce in giudizio per prima, di regola l’attore, depositi nella cancelleria, unitamente al proprio fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo, cioè un’istanza, rivolta al cancelliere, di iscrivere la causa nel ruolo generale, ai sensi dell’articolo 168 del codice di procedura civile. L’atto di citazione deve contenere necessariamente la dichiarazione del numero di fax e dell’indirizzo PEC per la ricezione delle comunicazioni e/o degli avvisi, a pena del pagamento dell’ulteriore 50% del contributo corrispondente al valore della causa. |
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CHI LO PUÒ RICHIEDERE |
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DOVE SI RICHIEDE |
Cancelleria del Ruolo Generale Piano: 3 Stanza: 310 Orario di apertura: Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, il Sabato solo per atti in scadenza. Lo sportello per la richiesta e il ritiro delle copie è invece aperto dal Martedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30. |
COSA OCCORRE |
La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l'indicazione:
Se l’Avvocato non appartiene al Foro di Bergamo occorre presentare anche la Scheda anagrafica (Modulo UA1) e/o trasmetterla all’Ufficio Distrettuale Anagrafiche Civili presso la Corte di Appello di Brescia. Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno apporre la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo.
L’attore (la parte che si costituisce per prima) deve presentare:
Il convenuto (colui al quale viene notificata la citazione / ricorso) deve invece presentare:
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QUANTO COSTA |
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art.28 della L. n. 183 del 12/11/11, se la parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue aumento del valore della causa, la stessa è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Se sono le altre parti a modificare la domanda o a proporre domanda riconvenzionale o a formulare chiamata in causa o a svolgere intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione (cfr. Modulo R3) e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. |
TEMPO NECESSARIO |
L’iscrizione a ruolo avviene in giornata. |