COSA È |
Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l’accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato. L'ammissione può essere richiesta per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivanti ed incidentali comunque connesse (salvo nella fase dell'esecuzione). La disciplina del patrocinio si applica quindi anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore. Il beneficio non è concesso:
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CHI LO PUÒ RICHIEDERE |
Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato:
Il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel Processo Penale è di € 10.628,16 (limite aggiornato con decreto 20/1/2009 del Ministero della Giustizia - Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/3/2009). Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante. Contestualmente, il limite di reddito viene elevato di € 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi. |
DOVE SI RICHIEDE |
Cancellerie GIP-GUP e del Dibattimento Piano: 2 Orario di apertura: Dal martedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. |
COSA OCCORRE |
La domanda può essere depositata: In udienza:
Fuori udienza:
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:
Se il richiedente è straniero (i.e. extracomunitario), essendo i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).
Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione). |
QUANTO COSTA |
Non sono previsti costi. |
TEMPO NECESSARIO |
Non ci sono termini per l’ammissione ma i tempi per la decisione sull’istanza sono indicativamente di circa 10 giorni. Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data del deposito in Cancelleria. |