Richiesta di esecutività del lodo arbitrale

COSA È

Le parti possono far decidere da arbitri le controversie che possono tra loro insorgere, purché non abbiano ad oggetto diritti indisponibili; le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri solo se previsto da leggi o contratti collettivi.

L'arbitro è il soggetto privato al quale le parti affidano, tramite la stipulazione della convenzione arbitrale, il potere di decidere controversie presenti o future, sottraendole al Giudice ordinario. Il lodo è la decisione con cui gli arbitri accolgono o respingono le richieste formulate dalle parti.

Il termine massimo per pronunciare il lodo, nel caso in cui le parti non abbiano stabilito diversamente, è di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina degli arbitri. Il lodo ha efficacia "di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria", sin dalla data dell’ultima sottoscrizione e fermo restando che, al fine di ottenere l’esecutività, è comunque necessario il deposito ex art. 825 c.p.c.

Il lodo obbliga anche quelle parti che sono rimaste assenti dal procedimento, a condizione che siano state messe in condizione di parteciparvi. In mancanza di spontaneo adempimento, la parte interessata può richiedere al Giudice che il lodo, tramite una procedura assai semplice e rapida, venga dichiarato esecutivo.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

La parte del giudizio arbitrale che intende far eseguire il lodo.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

Piano: 3

Stanza: 301

Orario di apertura: Dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

COSA OCCORRE

  • Originale e copia del lodo in bollo;
  • Contratto contenente la clausola compromissoria in originale o copia conforme.

QUANTO COSTA

  • Contributo unificato pari ad € 98,00;
  • N. 1 marca per diritti di Cancelleria da € 27,00.

TEMPO NECESSARIO

10/15 giorni circa