COSA È |
Le parti possono far decidere da arbitri le controversie che possono tra loro insorgere, purché non abbiano ad oggetto diritti indisponibili; le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri solo se previsto da leggi o contratti collettivi. L'arbitro è il soggetto privato al quale le parti affidano, tramite la stipulazione della convenzione arbitrale, il potere di decidere controversie presenti o future, sottraendole al Giudice ordinario. Il lodo è la decisione con cui gli arbitri accolgono o respingono le richieste formulate dalle parti. Il termine massimo per pronunciare il lodo, nel caso in cui le parti non abbiano stabilito diversamente, è di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina degli arbitri. Il lodo ha efficacia "di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria", sin dalla data dell’ultima sottoscrizione e fermo restando che, al fine di ottenere l’esecutività, è comunque necessario il deposito ex art. 825 c.p.c. Il lodo obbliga anche quelle parti che sono rimaste assenti dal procedimento, a condizione che siano state messe in condizione di parteciparvi. In mancanza di spontaneo adempimento, la parte interessata può richiedere al Giudice che il lodo, tramite una procedura assai semplice e rapida, venga dichiarato esecutivo. |
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CHI LO PUÒ RICHIEDERE |
La parte del giudizio arbitrale che intende far eseguire il lodo. |
DOVE SI RICHIEDE |
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione Piano: 3 Stanza: 301 Orario di apertura: Dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30. |
COSA OCCORRE |
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QUANTO COSTA |
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TEMPO NECESSARIO |
10/15 giorni circa |